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Home ›Italy - Corte di Cassazione, 25 febbraio 2013, No. RG 29043/2011


In sede di opposizione all'espulsione fondata sul divieto di espulsione contenuto nell'art. 19 primo comma, d.lg. n. 286 del 1998, il giudice di pace è tenuto ad accertare, mediante l'esercizio dell'obbligo di cooperazione istruttoria cui è assoggettato al pari del giudice della protezione internazionale, circostanze non emerse davanti alla Commissione territoriale perché il richiedente non è stato in grado d'indicarle o allegarle e la Commissione non è stata in grado di accertarle.
Il ricorrente, cittadino nigeriano aveva ricevuto esito negativo in relazione alla richiesta di protezione internazionale e, non avendo presentato ricorso contro tale decisione, veniva espulso. Il ricorrente aveva quindi impugnato il decreto di espulsione.
Il Giudice di Pace (organo competente secondo la legge italiana per il controllo sulla legittimità degli atti di espulsione) aveva confermato l’espulsione e il ricorrente aveva proposto ricorso in Cassazione, adducendo il difetto di motivazione della sentenza e la violazione dell’art. 19 del T.U. n. 286/1998.
In particolare, il ricorrente lamentava che il Giudice di Pace avesse errato nel ritenere inapplicabile in questo caso il divieto di espulsione, sussistendo un grave pericolo di vita in caso di rimpatrio nel paese di origine che egli aveva abbandonato in seguito ad un’evasione nel carcere dove era recluso a seguito di guerriglie per motivi religiosi. La decisione del Giudice di Pace appariva priva di congrua motivazione, essendosi limitata a ritenere non dimostrate le circostanze dedotte, senza alcun accertamento d’ufficio.
Secondo la Cassazione, qualora il caso del ricorrente sia stato precedentemente esaminato da una Commissione Territoriale, l'opposizione all'espulsione deve fondarsi su ragioni umanitarie nuove o diverse da quelle che hanno formato oggetto del procedimento relativo alla domanda di protezione internazionale. Tuttavia il carattere di novità non deve essere valutato in senso rigorosamente oggettivo. Integrano il requisito della "novità" non soltanto i fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ma anche quelli ignorati in sede di valutazione della Commissione territoriale perché non allegati dal richiedenti o non accertati officiosamente dalla autorità decidente.
Ne consegue che, in sede di opposizione all'espulsione fondata sul divieto di cui all’art. 19 primo comma, d.lgs. n. 286 del 1998, il Giudice di Pace è tenuto ad accertare, mediante l'esercizio dell'obbligo di cooperazione istruttoria cui è assoggettato al pari del giudice della protezione internazionale, circostanze non emerse davanti alla Commissione Territoriale perché il richiedente non è stato in grado d'indicarle o allegarle e la Commissione non è stato in grado di accertarle.
Dichiara illegittima la decisione e rinvia al Giudice di Pace per ulteriore istruttoria e decisione nel merito.
Italy - Court of Cassation, No. 3898/2011
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