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Home ›Italia - Tribunale di Milano, 31 gennaio, 2008 RG 8802/2006


I cittadini stranieri con status di rifugiato sono equiparati ai cittadini italiani in materia di assistenza sociale e diritti connessi quale, ad esempio, la corresponsione dell’indennità di accompagnamento ex L.18/80.
Il richiedente cittadino congolese giunto in Italia con la moglie e il figlio era stato riconosciuto rifugiato. A seguito del riconoscimento del proprio status, a causa delle gravi patologie di cui era affetto il figlio- il quale necessitava di assistenza continua- aveva inoltrato domanda in via amministrativa del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla L. n. 18/1980 “indennità di accompagnamento”. La domanda veniva rigettata dall’Istituto nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) ritenendo che in virtù della L. n. 388/2000 le prestazioni di assistenza non spettassero agli stranieri se non titolari di Permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo.
Il Tribunale ha ritenuto illegittima l’applicazione della L. 388/2000 che dispone che le provvidenze economiche "che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali” debbano essere garantite ai soli stranieri titolari di permesso per soggiornanti di lungo periodo. Tale decisione si fonda sulla circostanza che questa normativa, di carattere generale, non può trovare applicazione nei confronti dei rifugiati in quanto il loro status giuridico è del tutto peculiare ed è disciplinato dalla legge di ratifica della convenzione di Ginevra. In particolare, per quanto attiene alla materia dei diritti sociali, l'art. 24 della legge di ratifica equipara la condizione del rifugiato a quella del cittadino italiano.
Ricorso del richiedente accolto- riconoscimento del diritto al trattamento economico “indennità di accompagnamento”.