Italia - Corte di Cassazione Sezione Unite Civili, 21 Ottobre 2008, RG 2540/2006

ECRE is currently working on redeveloping the website. Visitors can still access the database and search for asylum-related judgments up until 2021.

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
21-10-2008
Citation:
Corte di Cassazione Sezione Unite Civili, decisione del 21.10.2008, procedimento n. RG 2540/2006
Court Name:
Corte di Cassazione Sezione Unite Civili
National / Other Legislative Provisions:
Italy - D.lgs 25/2008 “Casi di trattenimento” (Legislative Decree 'Cases of Detention') - Art 35
Italy - D.lgs 25/2008 “Casi di trattenimento” (Legislative Decree 'Cases of Detention') - Art 8
Italy - Legislative Decree No. 251/2007 - Art 3
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

In tema di riconoscimento della protezione internazionale si assiste ad un rivolgimento delle regole sull’onere della prova. Spetta alla Commissione e al giudice cooperare nel’accertamento delle condizioni che consentono il riconoscimento della protezione, acquisendo di ufficio le informazioni relative al paese d’origine.

Facts: 

Il richiedente, cittadino iracheno di etnia curda e di religione sciita, aveva presentato richiesta di asilo ricevendo esito negativo. In seguito alla presentazione del ricorso gli era stato riconosciuto lo status di rifugiato. Contro tale decisione il Ministero dell’Interno aveva proposto appello.

La Corte di appello aveva accolto il ricorso sostenendo che il richiedente non avesse offerto nessun elemento effettivo atto a provare la sua appartenenza alla minoranza curda (nonostante il richiedente parlasse la lingua curda) e che l’esistenza di una situazione persecutoria nei confronti dei curdi e degli sciiti da parte delle autorità irachene non fosse sufficiente a dimostrare nel caso specifico che il richiedente corresse il rischio di essere sottoposto a persecuzioni in ragione della sua etnia o religione.

Avverso la decisione della Corte di Appello veniva presentato ricorso in Cassazione sostenendo che la Corte aveva erroneamente interpretato e applicato la normativa in materia di status di rifugiato relativa all’onere della prova ed in particolare: non si era fatta carico dell’accertamento e della valutazione dei; non aveva utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione per raccogliere le prove a sostegno della domanda; non aveva concesso il beneficio del dubbio; non aveva enunciato ragione valide a contrastare quanto dichiarato dal richiedente.

Decision & Reasoning: 

Secondo la Corte di Cassazione, la normativa internazionale e nazionale in materia di riconoscimento dello status di rifugiato relativa all’onere della prova, stabiliscono un ruolo attivo della Commissione e del giudice. Tali organi hanno il compito cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono il riconoscimento della protezione, acquisendo di ufficio le informazioni necessarie relative al paese d’origine.

In questo contesto la “diligenza” e la “buona fede” richiesti al richiedente si sostanziano in elementi di integrazione del quadro probatorio.

Outcome: 

La sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo esame alla medesima Corte di Appello, in diversa composizione.