Italia - Corte Costituzionale, 26 settembre 2007, n. 335

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Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
26-09-2007
Citation:
Corte Costituzionale, decisione del 26.09.2007, n. 335
Court Name:
Corte Costituzionale
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Headnote: 

E’ conforme al dettato costituzionale la previsione di cui all’art. 29 (1), b) del d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che permette il ricongiungimento con i figli maggiorenni a condizioni più restrittive di quelle previste per i figli minorenni o genitori “a carico”.

Facts: 

La Prefettura aveva rigettato la richiesta di ricongiungimento familiare presentata dalla richiedente, cittadina ucraina, a favore della figlia in ragione della maggiore età di quest’ultima.

La richiedente aveva presentato ricorso contro tale diniego.

Il Tribunale adito aveva sollevato una questione di illegittimità adducendo la contrarietà dell’art. 29 (1) del d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che permette il ricongiungimento con “i figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni obiettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale” con gli art. 3, 29 e 30 della Costituzione italiana, relativi all’uguaglianza dinnanzi alla legge, alla tutela dell’unità familiare e all’equiparazione dei figli naturali con quelli nati dal matrimonio.

Il tribunale sosteneva che fosse illegittima la disparità esistente tra le condizioni richieste per il ricongiungimento con figli maggiori a carico e quelle richieste in caso di figli minori o genitore a carico.

Decision & Reasoning: 

La Corte Costituzionale, pur riconoscendo l'inviolabilità del diritto all'unità familiare in relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori, ha affermato che nei casi di ricongiungimento con figli maggiorenni, il legislatore può procedere a bilanciare “l'interesse all'affetto” con altri interessi meritevoli di tutela. In particolare la Corte ha ritenuto che è ragionevole consentire il ricongiungimento dei figli maggiorenni nelle sole ipotesi in cui vi sia una situazione di bisogno determinata dall'impossibilità permanente di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, a causa del loro stato di salute.

In particolare, secondo la Corte, non sarebbe possibile equiparare la situazione del figlio maggiorenne con quella del genitore “a carico” in quanto nel caso del primo si può ritenere che l'eventuale situazione di dipendenza economica sia legata a fattori contingenti e, quindi, destinata a risolversi, salvo appunto il caso di uno stato di malattia che ne pregiudichi irreversibilmente la capacità lavorativa.

Outcome: 

Dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 comma 1 lettera b-bis).